Regime fiscale da applicare ai contributi Fondo SANEDIL
Il Fondo SANEDIL ha ottenuto in data 23 ottobre 2021 la certificazione dell’iscrizione all’Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute, con Protocollo n. 0021502-23/10/2021-DGPROGS-DGPROGS-UFF02-P.
Tale iscrizione consente, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a) del Testo Unico sulle Imposte sui Redditi, la deducibilità in capo agli iscritti delle quote contributive versate al Fondo dal datore di lavoro a decorrere dall'annualità 2021.
Pertanto le citate quote contributive non dovranno concorrere a formare il reddito da lavoro dipendente, in quanto versate in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale.
Note per la compilazione dei campi della Certificazione Unica
La C.N.C.E. con la circolare n. 67/2021 ha comunicato alle Casse Edili che il Fondo Sanedil ha ottenuto in data 23/10/2021 la certificazione dell'iscrizione all'Anagrafe dei Fondi del Ministero della Salute; pertanto, a condizione che permangano le attuali caratteristiche del fondo, la contribuzione totale versata al Fondo SANEDIL diviene fiscalmente esente (nel limite annuo di Euro 3.615,20) e dev'essere indicata al campo della C.U. n. 441.
Nelle annotazioni (cod. AU) va indicato che non può essere presentata la dichiarazione per far valere deduzioni o detrazioni d'imposta relative a spese sanitarie rimborsate per effetto di tali contributi. Diversamente, se viene compilato il campo n.442 della C.U., le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono essere indicate come rimborsabili proporzionalmente a tale quota. A tal fine si dovrà tenere conto anche di quanto eventualmente indicato ai punti 575 e/o 595 della C.U.