Congruità Cantieri

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Novembre 2024 16:24

Congruità Cantieri

A seguito del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021, emanato in attuazione dell’art.8 c.10 bis del DL76/2020 (convertito nella legge 120/2020) e in applicazione dell’Accordo Nazionale del 10 settembre 2020, è stato definito il sistema di verifica della congruità dell’incidenza del costo della manodopera che le Casse Edili sono incaricate di applicare per rilasciare l’attestazione di congruità prevista dalla citata normativa.

 

La verifica di congruità ha per oggetto il costo della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili da parte di imprese affidatarie, in appalto o in subappalto, oppure da lavoratori autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione. La congruità attesterà che l’incidenza in percentuale del costo della manodopera sul valore dei lavori edili sia pari o superiore rispetto alla percentuale minima stabilita in base agli indici minimi riportati nella tabella categorie OG inclusa (pag.4) nell’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

 

Il sistema è in vigore per i cantieri iniziati a decorrere dal 1 novembre 2021 relativi a:

  • tutti i lavori pubblici
  • i lavori privati di importo pari o superiore a 70000 euro.

 

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Osservatorio Cantieri

La Cassa Edile mette a disposizione di imprese e consulenti, per la gestione della congruità, lo strumento informatico Osservatorio Cantieri, che consente di caricare le DNL ("Denuncia Nuovo Lavoro") le quali, una volta approvate dalla Cassa Edile, daranno origine ai rispettivi cantieri che saranno disponibili tramite il MUT.

Date le tempistiche necessarie per l'iter di approvazione, è opportuno inserire le DNL con il massimo anticipo possibile rispetto alla scadenza della denuncia MUT di competenza.

 

Nota: l'Osservatorio Cantieri non è il MUT, ma un sistema completamente diverso e separato. I due sistemi tuttavia condividono lo schema di autenticazione, pertanto usano le stesse credenziali.

 

Istruzioni

 

 

  • Stabilire una connessione via browser con l'Osservatorio Cantieri
  • Inserire le credenziali (valgono le stesse del MUT)
  • Nel sistema di menu, selezionare in successione:
    • Gestione DNL
      • Menu DNL
        • Nuova
          • DNL
  • La procedura guida in modo intuitivo alla compilazione delle maschere:
    • impresa dichiarante
    • committente del lavoro
    • dati del cantiere
    • elenco eventuali imprese subappaltatrici, da compilare a cura dell’appaltatore
    • se l’appaltatore ha già caricato la propria DNL, il subappaltatore può importare i dati relativi al cantiere
  • Le DNL così create verranno sottoposte a verifica da parte della Cassa Edile.
  • In seguito all'approvazione di una DNL verrà generato il corrispondente nuovo cantiere, che verrà identificato da un codice univoco a livello nazionale.
  • I cantieri potranno in seguito essere importati automaticamente nel MUT e utilizzati da tutte le imprese che prenderanno parte ai lavori.
  • Di conseguenza, in ogni cantiere confluirà tutta la manodopera in esso impiegata: questo renderà possibile valutarne la congruità.
  • Occorre fare estrema attenzione all’inserimento dei dati, in quanto non sarà possibile apportare correzioni radicali ai cantieri stessi, salvo la creazione di una DNL integrativa che consente però modifiche limitate.

 

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Norme per l'inserimento della DNL

  1. Il caricamento di una nuova DNL nell'Osservatorio Cantieri:
  • deve essere effettuato entro la fine del mese di inizio del relativo cantiere;
  • è a carico dell'Impresa appaltatrice/affidataria principale, che dovrà dichiarare le eventuali imprese in subappalto
  • avviene unicamente all’apertura del cantiere;
  • eventuali sospensioni lavorative non comportano l’inserimento di una nuova DNL;
  • la DNL caricata in tal modo non è alternativa o sostitutiva rispetto alla Denuncia di Nuovo Lavoro presentata all’INAIL.
  1.  

Indicazione del Tipo di lavoro

È il primo passo nella compilazione della DNL e non è modificabile con la DNL Integrativa.

Sono previste le seguenti tipologie:

  • Appalto: non si intende esclusivamente un lavoro pubblico, ma tutti i lavori, pubblici e privati che una impresa si aggiudica.
  • Subappalto: si intende un lavoro eseguito da un'impresa che ha ricevuto i lavori dall’impresa affidataria principale.
  • In proprio: si intende un lavoro in cui l'impresa committente è anche appaltatrice (es. un'impresa che acquista un terreno e costruisce villette a schiera, che esegue direttamente oppure subappalta in parte o completamente).
  • Somministrazione/Distacco:
    • si intende per Somministrazione un lavoro eseguito da un'impresa che utilizza personale fornito da una Agenzia per il Lavoro.
    • si intende per Distacco un lavoro eseguito da un'impresa che utilizza personale fornito da un’altra impresa.
      Queste tipologie di tipo lavoro vengono trattate alla stessa maniera dei lavori in Subappalto, quindi nella compilazione della DNL l’impresa appaltatrice indicherà tra i propri subappaltatori le imprese che forniscono personale in somministrazione/distacco.
  • Affidamento: si intende un appalto concesso a un gruppo di aziende che si uniscono in un'unica ragione sociale (Consorzio, ATI, RTI ecc). In questa casistica è necessario specificare anche la posizione dell'impresa dichiarante rispetto al gruppo di imprese, ovvero:
    • a. Mandataria/Consorzio: l’impresa dichiarante è la stessa ragione sociale formata dal gruppo delle imprese.
    • b. Mandante/Consorziato: l’impresa dichiarante è una delle imprese che formano il gruppo. In questa casistica è obbligatorio inserire anche il codice fiscale della Mandataria/Consorzio.

 

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Indicazione CCNL - Bonus edilizi

Le seguenti comunicazioni:

 

 

riguardano nuove disposizioni che interessano:

  • lavori di edilizia libera avviati a partire dal 28/5/2022
  • lavori di edilizia che necessitano di titoli abilitativi autorizzati con data dal 28/5/2022, relativi ad opere intese in senso ampio e non solo ai lavori edili, di importo complessivamente superiore a 70.000 euro.

 

In particolare si evidenzia che i benefici fiscali previsti:

  • dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (…)
  • dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (…)
  • dall’articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
  • dall’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

 

possono essere riconosciuti solo se nell’atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

 

Il contratto collettivo applicato, indicato nell’atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all’esecuzione dei lavori.

A tale scopo l'Archivio Nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, redatto a cura del CNEL, può essere consultato al fine di verificare il codice del contratto da indicare sull’atto di affidamento e sulle fatture di esecuzione dei lavori.

 

In particolare, i Contratti Collettivi Nazionali (CCNL) che tutte le imprese edili industriali, cooperative e artigiane regolarmente iscritte in Cassa Edile applicano al loro personale operaio sono i seguenti (sono indicati in parentesi i rispettivi codici di ricerca nel suddetto Archivio):

  • CCNL Edilizia Industria (F012)
  • CCNL Edili Artigianato (F015)
  • CCNL Edili Cooperative (F012)
  • CCNL Edilizia Piccole e Medie Imprese – Confapi (F018)

 

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Procedura informativa ALERT

A seguito entrata in vigore, nel sistema di verifica congruità cantiere, della Procedura informativa (ALERT) individuata nell'Accordo tra le Parti Sociali nazionali 7 dicembre 2022 in attuazione del D.M. n. 143/2021, tutte le Imprese affidatarie di appalti soggetti a verifica di congruità, pubblici e privati, nonché tutti i relativi committenti pubblici, riceveranno una serie strutturata di avvisi prodotti dal sistema CNCE Edilconnect e veicolati tramite la Cassa Edile territorialmente competente. Tali avvisi informeranno che l'appalto è soggetto a verifica di congruità e pertanto la relativa attestazione sarà da richiedere con l'ultimo stato di avanzamento lavori nel caso di appalto pubblico, oppure prima del saldo finale se appalto privato.

 

La procedura di ALERT si svolge nelle seguenti fasi:

 

  • In fase di inserimento della denuncia di nuovo lavoro (DNL) relativa a cantiere soggetto a verifica di congruità, deve essere inserito l'indirizzo PEC dell'Impresa affidataria (sia per gli appalti pubblici che privati) e quello del committente (solo per gli appalti pubblici) come destinazioni della procedura degli avvisi ALERT.
  • Un primo ALERT si attiverà a titolo di avviso tramite il sistema Cnce Edilconnect che genererà una PEC inviata all'impresa affidataria nonché, se l’appalto è pubblico, anche al committente, informando che l'opera denunciata è soggetta a verifica di congruità.
  • L’Attestazione di congruità dovrà essere richiesta dall'impresa e/o dal committente in occasione della presentazione dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori se appalto pubblico, oppure prima di procedere al saldo finale da parte del committente se appalto privato.
  • Se l’impresa affidataria, anche non edile, non ha dichiarato un cantiere che invece è stato inserito da un subappaltatore per la propria competenza, verrà inviata una PEC all’affidataria con l’invito ad adempiere.
  • Un secondo ALERT si attiverà il terzo giorno di ogni mese da parte del sistema Cnce Edilconnect, e sarà inviato a fini conoscitivi all'impresa affidataria quale riepilogo dei dati relativi all'andamento della congruità nei propri cantieri.
  • Un apposito ALERT verrà attivato relativamente a lavori con durata pari o superiore a 30 giorni, nel qual caso verrà inviata una PEC all’Impresa affidataria, e se del caso al committente, 20 giorni prima della data di fine lavori per informare che, terminato il cantiere, sarà necessario richiedere l’Attestazione di congruità prima del pagamento finale.
  • Per i cantieri inseriti nel sistema o con data Inizio lavori a partire dal 1° marzo 2023, nel caso che alla chiusura del cantiere venga omessa la richiesta dell’Attestazione di congruità potranno determinarsi le seguenti due situazioni:
    • se il cantiere concluso risulterà congruo, la Cassa Edile inviterà tramite PEC l'impresa affidataria (e il committente per gli appalti pubblici) a richiedere l'attestazione di congruità obbligatoria ai fini del pagamento dell'ultimo SAL o del saldo finale, oppure a scaricarla direttamente dal portale www.congruitanazionale.it tramite CUC e codice di autorizzazione, riportati nella stessa PEC;
    • se il cantiere concluso non risulterà congruo, nel primo giorno utile (individuato convenzionalmente nel giorno 5 del mese successivo alla scadenza della denuncia di competenza del mese di chiusura del cantiere), la Cassa invierà tramite PEC una nuova informativa all'impresa affidataria (e al committente in caso di appalto pubblico) segnalando che l'opera denunciata, per cui manca la relativa richiesta di Attestazione di congruità, non risulta congrua.
      La Cassa Edile indicherà all'impresa le difformità riscontrate, esporrà una proposta di regolarizzazione strutturata in più punti opzionabili dall’impresa stessa e chiederà di regolarizzare la posizione entro 15 giorni, trascorsi i quali, in caso perdurasse l’inadempienza, la Cassa stessa dovrà segnalare l’Impresa come irregolare in BNI.

 

Testo PDF scaricabile

 

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Tabella categorie e percentuali di congruità

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